Con la ristrutturazione del bagno è possibile beneficiare di detrazioni fiscali. Ma quali interventi sono compresi nelle agevolazioni?
Innanzitutto è bene specificare se l’intervento deve essere eseguito su abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali. Una volta verificata la destinazione d’uso dell’immobile su cui si interviene, bisogna poi fare delle distinzioni in base a ciò che effettivamente verrà realizzato.
Nel caso in cui l’intervento sia semplicemente limitato alla sostituzione della rubinetteria, delle piastrelle del bagno o alla ritinteggiatura, non è prevista alcuna detrazione fiscale. Questi lavori, infatti, rientrano tra le operazioni di manutenzione ordinaria se eseguiti all’interno di un’abitazione.
Se nei lavori di ristrutturazione è compreso anche il rifacimento dell’impianto idrosanitario, elettrico, lo spostamento di tramezze o altre opere che possono far classificare l’intervento come manutenzione straordinaria, è possibile beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie sia che vengano realizzati su abitazioni private che su parti comuni di edifici residenziali.
In questo caso, poiché lo spostamento di una tramezza comporterebbe il rifacimento delle piastrelle, anche la spesa sostenuta per rifare le piastrelle può rientrare a pieno titolo nella detrazione fiscale.
Si ha diritto agli sgravi fiscali anche quando si eseguono lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche al fine di adeguare il bagno alla mobilità di persone disabili. In definitiva, alcuni interventi, se presi singolarmente, si configurano come manutenzione ordinaria e non possono, quindi, godere delle detrazioni fiscali.
Gli stessi interventi se rientrano in operazioni edili più ampie, che comportano altri lavori che sono ritenuti agevolabili, possono accedere alla detrazione fiscale in quanto conseguenza necessaria dei lavori agevolabili.
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